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LEGGE 7 giugno 1975, n. 198 - Normattiva

LEGGE 7 giugno 1975, n. 198 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 giugno 1975, n. 198 ultimo aggiornamento all'atto: 30/12/1981 --> Incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1981) (GU n.155 del 14-06-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-1-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo degli agenti di custodia, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo organico degli appuntati e guardie, in ogni caso in numero non superiore a 1.500, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che ne facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente di concerto con il Ministero della difesa ed è subordinata al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle forze armate. Il servizio delle guardie di custodia ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'Esercito. ((Le guardie di custodia ausiliarie sono assegnate alle scuole militari degli agenti di custodia per l'addestramento militare e tecnico-professionale della durata minima di mesi due e massima di mesi tre e, successivamente, agli istituti penitenziari per lo svolgimento dei servizi stabiliti dal Ministero di grazia e giustizia e, comunque, non eccedenti quelli istituzionali del Corpo degli agenti di custodia)) .

(1)(
(2)) ------------- AGGIORNAMENTO
(1)La L. 2 maggio 1977, n. 186 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 2500 unità". ------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 22 dicembre 1981 n. 773 ha disposto (con l'art. 2) che "Il contingente di guardie di custodia ausiliarie di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è elevato a 4.000 unità". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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