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LEGGE 20 maggio 1986, n. 198 - Normattiva

LEGGE 20 maggio 1986, n. 198 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 20 maggio 1986, n. 198 Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. (GU n.117 del 22-05-1986) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-6-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso condono per:

  1. a)le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quanto le sanzioni comminate non hanno comportato la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;
  2. b)le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 maggio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.