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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 199 ultimo aggiornamento all'atto: 24/04/2026 --> Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento ((del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.)) note: Entrata in vigore del decreto: 01-09-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2026) (GU n.122 del 27-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 61) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALICapo IRUOLI 1 TITOLO II RUOLO APPUNTATI E FINANZIERICapo IORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI 2 3agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 4agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo II RECLUTAMENTO 5orig. 6agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo III STATO GIURIDICO 8agg.1 orig. 8 bis 9orig. 9 bis 9 terorig. 9 quater 9 quinquies 9 sexies 9 septies 9 octies 9 novies 9 decies 9 undecies 9 duodecies 9 terdecies Capo IV AVANZAMENTO 10agg.1 orig. 11agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13agg.1 orig. 14agg.1 orig. 14 bis TITOLO III ((RUOLO SOVRINTENDENTI E RUOLO ISPETTORI))Capo IDISPOSIZIONI GENERALI 15orig. Capo II RUOLO SOVRINTENDENTISEZIONE IORDINAMENTO DEL PERSONALEAPPARTENENTE AL RUOLO SOVRINTENDENTI 16orig. 17agg.2 agg.1 orig. 18agg.2 agg.1 orig. Capo II RUOLO SOVRINTENDENTISEZIONE IIRECLUTAMENTO E STATO 19agg.2 agg.1 orig. 20agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 21agg.3 agg.2 agg.1 orig. 22agg.1 orig. 23agg.1 orig. 24agg.1 orig. 25agg.1 orig. 26agg.1 orig. 27agg.2 agg.1 orig. 28agg.3 agg.2 agg.1 orig. 29agg.1 orig. 30 Capo II RUOLO SOVRINTENDENTISEZIONE IIIAMBITO DI APPLICAZIONE 31 Capo III RUOLO ISPETTORISEZIONE IORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL RUOLO ISPETTORI 32agg.1 orig. 33agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 34agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo III RUOLO ISPETTORISEZIONE IIRECLUTAMENTO 35agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 36agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 37agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 38agg.2 agg.1 orig. 39orig. 40agg.1 orig. 41agg.1 orig. 42agg.1 orig. 43agg.3 agg.2 agg.1 orig. 44agg.3 agg.2 agg.1 orig. 45agg.2 agg.1 orig. 46agg.3 agg.2 agg.1 orig. 46 bisorig. 47agg.1 orig. 48agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo III RUOLO ISPETTORISEZIONE IIISTATO 49agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 50 Capo III RUOLO ISPETTORISEZIONE IVAMBITO DI APPLICAZIONE 51 Capo IV AVANZAMENTO 52agg.2 agg.1 orig. 53orig. 54agg.2 agg.1 orig. 55agg.3 agg.2 agg.1 orig. 55 bis 55 ter 55 quater 55 quinquies 55 sexies 56agg.2 agg.1 orig. 57agg.1 orig. 58agg.2 agg.1 orig. 58 bisorig. 58 terorig. 58 quateragg.1 orig. 59agg.2 agg.1 orig. 60agg.1 orig. 61agg.1 orig. TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIECapo IINQUADRAMENTO 62orig. 63 64 65 66 Capo II AVANZAMENTO 67orig. Capo III NORME TRANSITORIE 68agg.2 agg.1 orig. 68 bisorig. 69orig. 70 71 72 TITOLO V DISPOSIZIONI FINALICapo ITRATTAMENTO ECONOMICO 73 73 bisorig. 73 terorig. 73 quaterorig. 73 quinquiesorig. 73 sexies Capo II NORME DI COORDINAMENTO 74 75 76 77orig. 78orig. 79orig. Capo III NORME FINALI 80orig. 80 bis 80 terorig. Capo IV ENTRATA IN VIGORE 81 Capo V CLAUSOLA FINANZIARIA 82 Allegati Tabelle Tabelleagg.2 agg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-9-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130; Acquisiti i pareri degli organismi di rappresentanza del personale militare; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e dell'interno; EMANA: il seguente decreto legislativo Art. 1 Istituzione ruoli 1. Nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono istituiti i seguenti ruoli:

  1. a)ruolo "ispettori";
  2. b)ruolo "sovrintendenti";
  3. c)ruolo "appuntati e finanzieri". 2. L'ordinamento gerarchico dei ruoli e la corrispondenza dei gradi o qualifiche di ciascun ruolo, fra gli appartenenti al personale del Corpo della guardia di finanza e il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, sono stabiliti dalla tabella A allegata al presente decreto. --------------- Nota redazionale Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 13/07/1995, n. 162 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 6 marzo 1992, n. 216 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle altre forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzione e trattamento economici". - La legge 29 aprile 1995, n. 130 reca: "Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (10)

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