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DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1971, n. 2 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1971, n. 2 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1971, n. 2 ultimo aggiornamento all'atto: 23/03/1971 --> Modifica dell'art. 304-bis del codice di procedura penale. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 marzo 1971, n. 62 (in G.U. 23/03/1971, n.72). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1971) (GU n.18 del 23-01-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-3-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la necessità ed urgenza di prevedere e regolare l'assistenza dei difensori delle parti all'interrogatorio dell'imputato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 L'art. 304-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ((304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato. Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta)) . Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato. È vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione o disapprovazione e di rivolgere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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