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DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1976, n. 2 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1976, n. 2 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1976, n. 2 ultimo aggiornamento all'atto: 19/02/1976 --> Norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 febbraio 1976, n. 16 (in G.U. 19/02/1976, n.45). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/1976) (GU n.8 del 10-01-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Tabella C Tabella Corig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-2-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per il funzionamento delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri, istituite rispettivamente con leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680, e 18 dicembre 1975, n. 708; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 ((I presidenti dei tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri sono tenuti a procedere immediatamente)) alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle corti di assise, rispettivamente, di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri nonché alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni. Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari ((. . .)) e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, prima che si proceda alle operazioni di cui al precedente comma, per le corti di assise di Lecce, ((di Forlì e di Palmi)) , previo stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari di tali corti, dei nominativi dei cittadini residenti nelle circoscrizioni territoriali delle istituite corti di Brindisi, di Taranto, di Rimini e di Locri. ((Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo comma, devono essere rinnovate le operazioni di formazione delle liste generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari ordinari delle corti d'assise di appello di Catanzaro e di Reggio Calabria)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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