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DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1977, n. 2 ultimo aggiornamento all'atto: 10/05/1980 --> Consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 marzo 1977, n. 62 (in G.U. 19/03/1977, n.76). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1980) (GU n.15 del 18-01-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3 4orig. 5agg.1 orig. 6orig. 7 8orig. 9orig. 9 bis 9 ter 9 quater 9 quinquies 9 sexies 9 septies 9 octies 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-3-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere al consolidamento dell'esposizione a breve termine di comuni e province verso il sistema bancario; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 La sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui decennali, per la trasformazione in finanziamenti a lungo termine della consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve termine ((comprese le anticipazioni di tesoreria e le esposizioni a breve delle aziende di trasporto di comuni, province e loro consorzi)) accordati dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché dagli istituti centrali di categoria, a comuni e province, aumentati dei relativi interessi maturati e non ancora regolati. L'ammontare delle anticipazioni ottenute a fronte delle somme da riscuotere a saldo dei mutui già concessi a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali nonché dei finanziamenti accordati ((dai tesorieri)) a valere sui mutui in corso di perfezionamento per l'esecuzione di opere pubbliche o ad altro titolo non concorre alla formazione dell'importo da trasformare in mutuo ai sensi del comma precedente. ((La consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve deve essere depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al primo comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo di specifica destinazione)) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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