qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1985, n. 2 ultimo aggiornamento all'atto: 01/03/1986 --> Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 marzo 1985, n. 72 (in G.U. 13/03/1985, n.62). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986) (GU n.10 del 12-01-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 3 bis 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-3-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 1985, il trattamento economico provvisorio dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato, riconoscendo altresì un parziale adeguamento del trattamento medesimo in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.