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DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1985, n. 2 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1985, n. 2 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1985, n. 2 ultimo aggiornamento all'atto: 01/03/1986 --> Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 marzo 1985, n. 72 (in G.U. 13/03/1985, n.62). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986) (GU n.10 del 12-01-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3orig. 3 bis 4orig. 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-3-1986 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 1985, il trattamento economico provvisorio dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato, riconoscendo altresì un parziale adeguamento del trattamento medesimo in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985. (

(2))
  1. Con decorrenza 1 gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma
  2. --------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 49 (in G.U. 01/03/1986, n. 50) convertito in legge, con modificazioni, con L. 18 aprile 1986, n. 120 (in G.U. 26/04/1986, n. 96) ha disposto (con l'art. 1) che "Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 della legge medesima, e prorogato fino al 30 aprile 1986." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (5)

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