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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956, n. 20 ultimo aggiornamento all'atto: 15/05/1974 --> Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/1974) (GU n.14 del 18-01-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I Nuove disposizioni in materia di trattamento di quiescenza 1orig. 2orig. 3 4orig. 5orig. 6 7 8 9 10agg.1 orig. 11 12 13 14orig. 15orig. 16orig. 17orig. 18 19orig. 20 21 22 23 CAPO II Riliquidazione delle pensioni 24 25 26 27orig. 28agg.1 orig. 29 30 31 32 CAPO III Disposizioni finali. 33 34 35orig. 36 37 38 39 40 Allegati Allegato Allegatoorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-4-1968 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto gli articoli 1, 2 punto 13 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto i decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 e 17 agosto 1955, n. 767; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Alle norme che regolano il trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.(

(4)) --------------- AGGIORNAMENTO
(4)La L. 18 marzo 1968, n. 249 ha disposto (con l'art. 40) che "Nei riguardi del personale contemplato dall'articolo 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nonché dall'articolo 26 della legge 13 marzo 1953, n. 165, dall'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727 e dall'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1743, la differenza tra il trattamento di quiescenza dovuto secondo le norme dei regolamenti comunali e quello previsto dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato resta a carico delle amministrazioni comunali ed è determinata e corrisposta direttamente dalle stesse, agli aventi diritto, per le pensioni decorrenti dal 1 agosto 1954 in poi con effetto dalla stessa data." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (9)

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