DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. 20 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1984, n. 20 Modificazioni all'ordinamento della scuola militare "Nunziatella" di Napoli. (GU n.59 del 29-02-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-3-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471; Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1983; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1968, n. 678, 10 maggio 1972, n. 971 e 9 marzo 1976, n. 471, sono apportate le varianti di cui appresso: Nell'art. 4, la lettera
- d)è sostituita dalla seguente: "
- d)siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale quali allievi delle scuole militari" L'art. 5 è sostituito dal seguente: "I candidati risultati idonei alla visita medica e agli accertamenti psico-attitudinali sono ammessi a sostenere una prova di educazione fisica secondo le modalità fissate con disposizione ministeriale ed una prova orale di cultura generale sulle materie del ginnasio superiore, se aspiranti al primo anno del liceo classico o sulle materie del primo e del secondo anno del liceo scientifico se aspiranti al terzo anno di detto liceo. La prova di educazione fisica e la prova orale non si intendono superate se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna prova". Nell'art. 6, il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli idonei vengono iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico e una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla media ponderale dei voti riportati nella prova di educazione fisica (coefficiente 0,2) e nella prova orale (coefficiente 1)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1984 PERTINI CRAXI - SPADOLINI - GORIA - FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte, dei conti, addì 20 febbraio 1984. Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 12 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi