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DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 10 marzo 2023, n. 20 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2025 --> Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. (23G00030) note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2023 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 (in G.U. 05/05/2023, n.104). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2025) (GU n.59 del 10-03-2023) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri 1agg.1 orig. 2orig. 3orig. 4orig. 4 bis 5orig. 5 bisagg.1 orig. 5 ter 5 quater 6orig. 6 bis 6 ter 7agg.1 orig. 7 bis 7 ter 7 quater 7 quinquies Capo II Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare 8orig. 9orig. 9 bis 9 ter 10orig. 10 bis 11 12 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-12-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri

  1. ((Per i trienni 2023-2025 e 2026-2028)) , le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato.
  3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
  4. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere adottati durante ((i trienni 2023-2025 e 2026-2028)) , secondo la procedura di cui ai commi 2 e
  5. Le istanze di cui agli articoli 22, 24 e 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa è già stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
  6. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. 5-bis. Con i decreti di cui al presente articolo possono essere assegnate quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito. 5-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 5, all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e secondo le procedure di cui agli articoli 22 e 24, in quanto compatibili, possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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