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LEGGE 11 marzo 1953, n. 201 - Normattiva

LEGGE 11 marzo 1953, n. 201 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 marzo 1953, n. 201 Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n.

  1. (GU n.85 del 13-04-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 14-4-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato alla Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Agli articoli 17, ultimo comma; 59, secondo comma; 88, secondo comma, e 109, primo comma, della legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424, sono sostituiti i seguenti: Art. 17 ultimo comma: "Coloro che abbiano appartenuto al personale dell'Amministrazione delle dogane ed al Corpo della guardia di finanza non sono ammessi quali spedizionieri e rappresentanti dei proprietari delle merci nella dogana della stessa sede ove hanno compiuti gli ultimi due anni di servizio, se non abbiano ottenuto apposita autorizzazione dal Ministero delle finanze". Art. 59 secondo comma: "La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione da visita è prestata ai sensi dell'art. 58, calcolando l'importo dei diritti di confine in ragione di L. 8000 per ogni chilogrammo di peso lordo". Art. 88 secondo comma: "Le merci che per l'esportazione sono soggette a diritti doganali il cui complessivo ammontare superi lire 5000 per ciascuna spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la reintroduzione delle merci è ragguagliata ai diritti dovuti ed al massimo dell'ammenda applicabile nel caso in cui la reintroduzione non si effettui". Art. 109 primo comma: "Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità o la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a L. 500.
  2. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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