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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1955, n. 201 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1955, n. 201 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visuali

zzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1955, n. 201 Modificazione dell'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma (GU n.81 del 08-04-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 23-4-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive sue modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10; Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627 e 31 luglio 1954, n. 871; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 16 aprile 1954; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta, del Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue: "Il capitale sociale è di L. 450.000.000 diviso in numero 2.250.000 azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove là legge lo consenta". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 marzo 1955 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 23. - CARLOMAGNO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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