LEGGE 19 luglio 2004, n. 201 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 luglio 2004, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio
- note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/2004 (GU n.186 del 10-08-2004 - Suppl. Ordinario n. 139) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Allegati Convenzione CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI art. 1 CAPITOLO II ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 CAPITOLO III AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITÀ art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 art. 35 CAPITOLO IV FUNZIONI CONSOLARI art. 36 art. 37 art. 38 art. 39 art. 40 art. 41 art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 art. 49 art. 50 art. 51 art. 52 art. 53 art. 54 art. 55 art. 56 art. 57 art. 58 art. 59 art. 60 art. 61 CAPITOLO V REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI art. 62 art. 63 art. 64 art. 65 art. 66 art. 67 art. 68 art. 69 art. 70 art. 71 CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI art. 72 art. 73 art. 74 art. 75 Consular Convention Consular Convention Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 11-8-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1
- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio
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