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DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 25 maggio 1972, n. 202 ultimo aggiornamento all'atto: 24/07/1972 --> Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1036, in materia di riforma tributaria. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321 (in G.U. 24/07/1972, n.191). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1972) (GU n.135 del 25-05-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 2 bis 3orig. 4orig. 5orig. 5 bis 5 ter 5 quater 5 quinquies 6 7 8orig. 8 bis 8 ter 8 quater 9 10 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-7-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente i termini dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, già prorogati con la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 ((L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonché quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio

  1. Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonché quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio
  2. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n.
  3. Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, entreranno in vigore alla data che sarà stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974")) . articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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