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DECRETO 28 marzo 1995, n. 202 - Normattiva

DECRETO 28 marzo 1995, n. 202 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DECRETO 28 marzo 1995, n. 202 Regolamento recante modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sul fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto, previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. note: Entrata in vigore del decreto: 13/06/1995 (GU n.123 del 29-05-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-6-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visto l'art. 14, comma 3, della legge n. 257/1992, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto; Visto l'art. 14, comma 4, della legge n. 257/1992, che demanda al CIPI l'individuazione delle condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3, e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento; Vista in particolare la delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1994; Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al CIPE l'emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della citata legge 27 febbraio 1992, n. 257; Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 257/1992, che stabilisce che il Ministero dell'industria, con proprio regolamento, fissa le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi; Visto l'art. 6, comma 7, della legge n. 257/1992, che stabilisce che le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto, che alla data di entrata in vigore della citata legge risultano omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 162530 del 23 dicembre 1994; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Possono accedere al "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto" di cui all'art. 14, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le imprese industriali che, impiegando fibre di amianto come materia prima, sono impegnate in programmi di riconversione della loro attività produttiva:

  1. a)nello stesso settore merceologico utilizzando materiali sostitutivi ovvero alternativi dell'amianto;
  2. b)in altri settori merceologici, previa cessazione della precedente attività lavorativa e reimpiego della manodopera. 2. Possono concorrere alla concessione dei contributi del Fondo le imprese che alla data del 31 dicembre 1992 risultano in attività e non sono sottoposte alla stessa data a procedure concorsuali. 3. Sono escluse dai benefici del Fondo: - quelle imprese i cui programmi di riconversione hanno determinato l'iscrizione nel libro dei cespiti degli investimenti effettuati in data precedente all'entrata in vigore della legge n. 257/1992; - quelle imprese che, utilizzando nella loro attività prodotti a base di amianto, hanno come unico onere quello della sostituzione di tali prodotti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La legge 27 marzo 1992, n. 257, reca "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto". Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 257/1992: "3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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