icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 1 giugno 1999, n. 202 Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, concernente norme per l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati. note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1999 (GU n.147 del 25-06-1999) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 24-8-1999 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente, tra l'altro, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quelle recate da direttive CEE, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, istitutivo dell'Ente tabacchi italiani che svolge le attività produttive e commerciali già riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizione di legge all'amministrazione medesima; Considerato che le attività trasferite all'Ente tabacchi italiani concernenti la produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza e al controllo fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria; Considerato che alla medesima vigilanza e controllo devono essere assoggettate le attività di distribuzione e vendita di tabacchi lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel territorio della Repubblica italiana; Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati; Considerato che, per dare piena attuazione al regolamento adottato con proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, sono necessarie complesse misure, le quali richiedono adeguati tempi tecnici per consentire di organizzare le strutture ed i presidi deputati all'attività di controllo fiscale e che, pertanto, è necessario differire il termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del predetto decreto; Considerato che il differimento del termine previsto dall'articolo 18, comma 2, del proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, non crea vuoti normativi in quanto sia per l'Ente tabacchi italiani che per i depositi fiscali di altri soggetti privati continuano ad essere operanti le norme specifiche in materia di accertamento, riscossione e versamento delle imposte gravanti sui tabacchi; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-10690 del 14 maggio 1999; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. All'articolo 18 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, il primo periodo del comma 2 è così sostituito: "2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al presente regolamento sono eseguiti entro il 30 giugno 2000". 2. Il presente regolamento sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 giugno 1999 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999 Atti di Governo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 366 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonché sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio): "Art. 11. - 1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali. 2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio". - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.