Art. 19 Art. 20orig. Art. 21orig. Art. 22 Art. 22 bis Art. 23orig. Art. 24 Art. 25 Art. 26orig. Art. 26 bis Sezione II. - La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti Art. 27orig. Art. 27 bis Art. 28orig. Art. 29 Sezione III. - La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti Art. 30orig. Art. 31orig. Art. 32orig. Art. 33orig. Art. 34orig. CAPO V Della votazione.Sezione I. -
36 Art. 37 Art. 38 Art. 39orig. Art. 39 bis Art. 39 ter Art. 39 quater Art. 39 quinquies Art. 40 Art. 41orig. Art. 42orig. Art. 43 Art. 44orig. Art. 45orig. Art. 45 bis Art. 46 Sezione II. - Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti Art. 47orig. Sezione III. - Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti Art. 48orig. Art. 49orig. CAPO VI Dello scrutinio e della proclamazioneSezione I. -
Art. 51 Art. 52 Sezione II. - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti. Art. 53orig. Art. 54orig. Art. 55orig. Art. 56 Art. 57 Art. 58orig. Sezione III. - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000abitanti. Art. 59orig. Art. 60orig. Art. 61 Art. 62 Art. 63orig. Art. 64orig. Art. 65 Art. 66 CAPO VII Della convalida e delle surrogazioniSezione I. -
SEZIONE II. - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti. Art. 68 Art. 69 Art. 70 SEZIONE III. - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Art. 71 Art. 72 Art. 73orig. CAPO VIII Dei ricorsi Art. 74orig. Art. 75orig. Art. 76orig. Art. 76 bis CAPO IX Delle disposizioni penali Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92orig. Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 TITOLO III Disposizioni transitorie e finali. Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Allegato Aorig. Allegato Borig. Allegato Corig. Allegato D Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-4-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta: È approvato l'unito Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, composto di 100 articoli, visto dal Ministro per l'interno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 96. - CARLOMAGNO articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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