erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 aprile 1976, n. 203 Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere. (GU n.126 del 13-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-5-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritti dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione, con decreto del Ministro per la marina mercantile, alle società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste. Le convenzioni, che dovranno disciplinare anche in deroga alla normativa vigente il regime della concessione, saranno stipulate tra il Ministero della marina mercantile e le società concessionarie entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Le convenzioni dovranno anche indicare le condizioni e le modalità per l'eventuale utilizzazione degli impianti di cui al primo comma da parte delle navi-cisterna e petroliere in transito o che svolgano operazioni di carico e scarico nei porti italiani. La concessione della gestione degli impianti di cui al primo comma non potrà comunque avere scadenza posteriore a quella della concessione per la gestione dei bacini di carenaggio interessati. Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle predette società contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa necessaria e documentata per la realizzazione delle opere prescritte. Detti contributi possono altresì essere concessi, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi. Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.