Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203 ultimo aggiornamento all'atto: 25/10/2013 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009). note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2013) (GU n.303 del 30-12-2008 - Suppl. Ordinario n. 285) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 4 Allegati Prospetto Prospetto Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Tabella C Tabella C Tabella D Tabella D Tabella E Tabella E Tabella F Tabella F Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2009 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 33.600 milioni di euro, al netto di 7.070 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2009, è fissato, in termini di competenza, in 260.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2009. 2. Per gli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 19.800 milioni di euro e in 5.800 milioni di euro, al netto di 3.260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 3.150 milioni di euro per l'anno 2011, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 245.000 milioni di euro e in 225.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2010 e 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.500 milioni di euro e n 3.100 milioni di euro e il livello massimo lei ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro e in 217.000 milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono ai netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2009 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria pei gli anni 2009-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascriti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio): «Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.