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LEGGE 19 luglio 2000, n. 204 - Normattiva

LEGGE 19 luglio 2000, n. 204 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 19 luglio 2000, n. 204 Concessione di un indennizzo ad imprese italiane operanti in Nigeria. (GU n.173 del 26-07-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-8-2000 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1

  1. Ai cittadini ed alle società italiani che hanno subito perdite patrimoniali per effetto dei provvedimenti limitativi del credito adottati dalle autorità dello Stato della Nigeria e che, a garanzia dei propri crediti, hanno ottenuto dall'autorità giudiziaria italiana provvedimenti conservativi successivamente revocati per effetto dell'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 28 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1987, è riconosciuto un indennizzo alle condizioni e nella misura stabilite dalla presente legge.
  2. L'indennizzo spetta ai soggetti di cui al comma 1 che non hanno ricevuto risarcimenti, anche parziali, a seguito di successive intese con le autorità nigeriane ed è determinato in misura proporzionale all'ammontare del pregiudizio subito, in relazione alle complessive disponibilità ed al numero degli aventi diritto. Il pagamento della somma è subordinato alla rinuncia da parte del beneficiario a qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato italiano.
  3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande dirette al riconoscimento dell'indennizzo. Detti termini non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  4. Lo Stato è surrogato nei diritti dei soggetti di cui al comma 1 per le somme eventualmente liquidate in relazione al fatto che ha dato luogo all'indennizzo. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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