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LEGGE 11 marzo 1953, n. 205 - Normattiva

LEGGE 11 marzo 1953, n. 205 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 11 marzo 1953, n. 205 Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea (9° provvedimento). (GU n.86 del 14-04-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-4-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti: Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa all'imp. temp. Termine massimo per la riesportazione

  1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e posaterie kg. 500 1 anno
  2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/ 10 circa di diametro Per la produzione di pneumatici kg. 500 1 anno
  3. Colofonia Per la fabbricazione di sapone kg. 500 1 anno
  4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati kg. 1 6 mesi
  5. Ossido di cobalto Per la fabbricazione di sali di cobalto kg. 100 6 mesi
  6. Parti di ricambio per aerei Per essere revisionate e riparate kg. 10 6 mesi
  7. Pelli di coniglio, di castoro e di nutria, grezze, non buone da pellicceria Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato kg. 25 6 mesi
  8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.) kg. 1 1 anno
  9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometal- lurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche kg. 1000 6 mesi articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.