LEGGE 15 aprile 1971, n. 205 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 15 aprile 1971, n. 205 Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno finanziario
- (GU n.108 del 30-04-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 15-5-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al periodo 1966-70 viene prorogata al 31 dicembre
- Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1971, è autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 262 miliardi, comprensivo della quota indicata al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, e al netto, per il periodo medesimo, dell'importo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa. Il comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in fase di coordinamento e la Cassa per il Mezzogiorno in fase applicativa destineranno 50 miliardi della somma stanziata alle opere civili (asili, strade di collegamento dei centri abitati con la campagna o a strade di importanza primaria, acquedotti, fognature, campi sportivi, cimiteri, ambulatori, linee elettriche, pavimentazioni stradali interne, ecc.) nei comuni manifestanti particolare depressione, con speciale riguardo a quelli classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n.
- All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 aprile 1971 SARAGAT COLOMBO - TAVIANI - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi