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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 205 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 205 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 205 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara. (GU n.150 del 03-06-1980) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-6-1980 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1954, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 143, 144, 145 e 146, riguardanti la scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in oncologia Art.

  1. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Ferrara, e conferisce il diploma di specialista in oncologia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art.
  2. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art.
  3. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia ed istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. Art.
  4. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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