← Italia

DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1997, n. 205 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1997, n. 205 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1997, n. 205 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94 / 25 / CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto. note: Entrata in vigore della legge: 6-7-1997 (GU n.155 del 05-07-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-7-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE; Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; Emana il seguente decreto: Art. 1

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE verranno forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il
  2. Il comma 5 dell'art. 1 della suddetta legge così recita: "
  3. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, riguarda l'attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unità da diporto. - La direttiva 94/25/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 164 del 30 giugno
  4. Note all'art. 1: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ved. nota alle premesse. L'art. 3 del suddetto decreto così recita: "Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). -
  5. Le unità da diporto e i componenti di cui all'art. 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
  6. La marcatura ''CÈ' di cui all'art. 5 attesta la conformità delle unità da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 9". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.