DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2006, n. 205 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2018 --> Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità. note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018) (GU n.130 del 07-06-2006) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Disposizioni generali 1orig. 2orig. Capo II Contributi e Finanziamenti 3orig. 4 Capo III Procedure di richiesta e di erogazione dei benefici 5 6 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-2019 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-ter; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea; Vista la comunicazione della Commissione COM
(2001)370 del 12 settembre 2001 «Libro bianco - la politica europea dei trasporti all'orizzonte 2010: l'ora delle scelte»; Vista l'approvazione della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003; Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006; Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato ai trasporti marittimi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C.205 del 5 luglio 1997 e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito d'applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter. 2. Ai fini del presente regolamento:
- a)per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacità d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
- b)per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;
- c)per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;
- d)per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attività volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;
- e)per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard più elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
- f)per «potenziamento dell'intermodalita» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalità (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, ((strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,)) terra-aria) con le specifiche finalità del decongestionamento del traffico su strada nonché del raggiungimento di standard di sicurezza più elevati. 3. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi