LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206 Tirocinio professionale per i dottori commercialisti. note: Entrata in vigore della legge: 20-03-1992 (GU n.54 del 05-03-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 20-3-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1
- All'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile
- L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".
- Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 2 (Titolo ed esercizio professionale). - Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione. Il dottore commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto all'albo. Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo. Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile
- L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti". - La direttiva CEE n. 84/253 (Ottava direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documeti contabili) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 126 del 12 maggio
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