DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto
clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. 206 ultimo aggiornamento all'atto: 27/04/2013 --> Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati. note: Entrata in vigore del decreto: 16-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013) (GU n.126 del 01-06-2001 - Suppl. Ordinario n. 133) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14agg.2 agg.1 orig. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Allegati Allegato I Allegato I Allegato II Allegato IIagg.1 orig. Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV Allegato V Allegato V Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-6-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee; Visto, in particolare, l'art. 23 della predetta legge n. 526, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; Visti il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e le relative norme applicative di cui ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, 1o marzo 1995, 25 settembre 1996 e 10 aprile 1997; Vista la direttiva 98/81/CE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e delle politiche agricole e forestali; EMANA Il seguente decreto legislativo: Art. 1 (campo di applicazione)
- Il presente decreto stabilisce le misure per l'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati, volte a tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente.
- Il Ministro della sanità coordina le attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 21 dicembre 1999, n. 526 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.". - L'art. 23 della succitata legge, così recita: "Art. 23 (Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega). -
- L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre 1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente; b) assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; c) definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati; d) prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi geneticamente modificati; e) prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati; f) recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in conformità a quanto disposto dall'art. 20-bis, introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente; g) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91.". - La direttiva 98/81/CE è pubblicata in GUCE L 330 del 5 dicembre
- - Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, reca: "Attuazione della direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.". - Il decreto del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1993, n. 10, reca: "Tariffe e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della sanità in applicazione dell'art. 20 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, che attua la direttiva 90/220/CEE in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.". - Il decreto del Ministro della sanità 1o marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1995, n. 112, reca: "Attuazione della direttiva 94/51/CE della Commissione del 7 novembre 1994 recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/219/CEE del Consiglio sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi