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LEGGE 3 luglio 1997, n. 207 - Normattiva

LEGGE 3 luglio 1997, n. 207 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 luglio 1997, n. 207 Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale. note: Entrata in vigore della legge: 8-7-1997 (GU n.156 del 07-07-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 8-7-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1997, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick Note all'art. 1: - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, reca: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale". Si riporta il testo del comma 2 del relativo art. 6: "
  3. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico". - Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 sostituisce il modello unico di dichiarazione ambientale approvato in precedenza con D.P.C.M. 6 luglio
  4. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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