alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. 207 Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0253) note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2011 (GU n.290 del 14-12-2011) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-12-2011 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante "Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma"; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ed in particolare l'articolo 151; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, recante regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, il quale a seguito di pronunce giurisprudenziali è stato interessato da un complessivo riordino ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 191, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle relative disposizioni di attuazione; Visto l'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dall'articolo 11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41; Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"; Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo secondo i criteri di cui al citato comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo 1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da due membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto. 2. Il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo è composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto. 3. I membri designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma) è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1958, n. 9. Si riporta il testo dell'art. 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): "Art. 151 (Banche pubbliche residue). - 1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.". La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63. Si riporta il testo dell'art. 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59): "4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.". Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453 (Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85. Si riporta il testo dei commi 14 e 191 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): "14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385." "191 Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.