← Italia

LEGGE 9 aprile 1949, n. 208 - Normattiva

LEGGE 9 aprile 1949, n. 208 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 aprile 1949, n. 208 Inquadramento fra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (GU n.113 del 17-05-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-6-1949 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, è modificato come segue: "Per i lavori riguardanti la costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e le stazioni radiotelegrafiche, i quali richiedano una prestazione continuativa e per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, nonché per il servizio automezzi e per i lavori di pulizia, di facchinaggio e di operaio, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafici è autorizzata ad avvalersi, nei limiti delle effettive necessità dei servizi, di operai temporanei con l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico di tale categoria di salariati e col trattamento economico loro spettante in rapporto alla rispettiva, categoria di inquadramento. "La presente disposizione vale, per quanto applicabile, anche per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici". La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.