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LEGGE 5 maggio 1976, n. 208 - Normattiva

LEGGE 5 maggio 1976, n. 208 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 5 maggio 1976, n. 208 Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria. (GU n.126 del 13-05-1976) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 28-5-1976 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto concerne il contributo dovuto dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote di finanziamento delle federazioni nazionali, ed ogni altra entrata, comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna cassa determinerà il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la corrispondente quota delle spese generali, e delibererà i contributi occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo nazionale assistenza ospedaliera. Il gettito così calcolato per il 1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso articolo 14. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1976 LEONE MORO - DAL FALCO - TOROS Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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