icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 febbraio 1969, n. 21 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1969. (GU n.55 del 28-02-1969 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli (Stato di previsione dell'entrata) 1 (Totale generale della spesa) 2 (Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative) 27 28 29 30 31 32 (Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica) 33 (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative) 34 35 36 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative) 37 38 39 40 41 42 43 (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative) 44 45 46 (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) 47 48 49 50 51 52 53 54 55 (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative) 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 (Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative) 68 69 70 71 72 73 (Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative) 74 75 76 77 78 79 80 81 (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 (Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative) 100 101 102 103 104 105 (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative) 106 107 108 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative) 109 110 111 112 113 114 (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero) 115 (Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative) 116 117 118 119 (Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali) 120 (Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative) 121 122 123 124 (Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo) 125 (Quadro generale riassuntivo) 126 (Disposizioni diverse) 127 128 129 130 131 132 Allegati Quadro generale Quadro generale Tabelle Tabelle Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 15-3-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1969, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.