cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 7 febbraio 1990, n. 21 Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione. note: Entrata in vigore della legge: 02/03/1990 (GU n.38 del 15-02-1990) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-3-1990 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Gli interessati dovranno esibire al provveditorato agli studi, cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero. 3. Le prove di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MATTARELLA, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al sole fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) è il seguente: "Art. 5. - I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementare e media possono ottenerne l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio italiani a condizione che sostengano una prova integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri. Dalla prova integrativa sono esentati coloro che producano l'attestato di frequenza con profitto delle classi o corsi di cui alle lettere
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.