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DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1995, n. 21 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1995, n. 21 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1995, n. 21 ultimo aggiornamento all'atto: 22/03/1995 --> Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. note: Entrata in vigore del decreto: 22/1/1995.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1995, n. 84 (in G.U. 22/03/1995, n.68). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1995) (GU n.17 del 21-01-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-3-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare per l'anno 1994 taluni benefici fiscali alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi

  1. Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive ((lire 270 miliardi)) a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo ((di complessive lire 15 miliardi)) per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.
  2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma
  3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.
  4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240; quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi; quanto a lire 110 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
  6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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