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DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210 ultimo aggiornamento all'atto: 26/06/1964 --> Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di vino. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 1964, n. 418 (in G.U. 26/06/1964, n.155). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/1964) (GU n.104 del 28-04-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6orig. 7 8 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-4-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331; Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 157; Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953 n. 879, concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3; Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037; Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino, accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307; Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031; Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 29 febbraio 1094, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1964, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, e della riduzione d'imposta di cui all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9. L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 70% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'80% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 95% dell'imposta. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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