alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1994, n. 210 Regolamento recante i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al rispettivo personale che espleta funzioni di polizia. note: Entrata in vigore del decreto: 12/04/1994 (GU n.72 del 28-03-1994) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I DISPOSIZIONI GENERALI 1 2 3 4 5 6 7 8 Capo II CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO 9 10 11 12 Capo III DOTAZIONI VARIE 13 14 15 16 Capo IV NORME TRANSITORIE E FINALI 17 18 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-4-1994 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed in particolare l'art. 384 con il quale rimangono in vigore le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 538, ed in particolare l'art. 13 che autorizza gli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie appartenenti al Corpo forestale dello Stato a portare armi, ed il successivo art. 29 che stabilisce che fino all'emanazione del regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato continueranno ad applicarsi le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, commi 1 e 2; Visto l'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia, fatte salve le rispettive attribuzioni e la normativa del vigente ordinamento; Visto l'art. 30 del testo aggiornato della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; Visto l'art. 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati; Ritenuto di dover determinare le caratteristiche dell'armamento per il personale del Corpo forestale dello Stato che svolge funzioni di polizia; Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 gennaio 1994; Sulla proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Generalità 1. L'armamento in dotazione al Corpo forestale dello Stato ed al personale del Corpo che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze dei compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative affidate. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Se ne trascrive l'art. 384: "Art. 384 (Applicabilità). - Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti gli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni speciali vigenti per i personali previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, per quelli addetti agli uffici giudiziari, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, ai Tribunali militari ed all'Avvocatura dello Stato, nonché per il personale contemplato dall'art. 300. Rimangono pure ferme le disposizioni speciali vigenti per il Corpo forestale dello Stato con esclusione di quelle riguardanti la composizione e le attribuzioni del relativo Consiglio di amministrazione". - Il D.Lgs. n. 804/1948 reca: "Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato". Se ne trascrivono gli articoli 13 e 29: "Art. 13. - Al personale del gruppo A ed ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria; alle guardie scelte ed alle guardie è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria; al personale del gruppo A, ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie, anche quella di agente di pubblica sicurezza". "Art. 29. - Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro, per interno e per la grazia e giustizia, si provvederà ad emanare un regolamento unico dei servizi forestali e del Corpo forestale dello Stato. Fino a quando tale regolamento non sarà emanato, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme contenute nel presente decreto, le disposizioni del regolamento approvato con il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997". - Il R.D. n. 1997/1929 approva il regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, concernente l'amministrazione forestale, l'ordinamento della milizia nazionale forestale e l'azienda delle foreste demaniali dello Stato. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.