ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 211 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato "Istituti clinici di perfezionamento", con sede in Milano. (GU n.129 del 22-05-1969) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-6-1969 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 31 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato "Istituti clinici di perfezionamento", di Milano, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale denominato "Istituti clinici di perfezionamento", con sede in Milano, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero; Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliera suddetto è composto come segue: cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Milano; due membri eletti dal consiglio comunale di Milano; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1955, registro n. 8 Interno, foglio n. 57. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1969 Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 162. - GRECO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.