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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 211 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 211 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1977, n. 211 Modificazione all'art. 92 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, concernente il pagamento delle annualità delle borse di studio da parte dell'I.N.A.D.E.L. (GU n.137 del 21-05-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 5-6-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Ritenuta la necessità di modificare il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; Udito il Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 maggio 1975; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 novembre 1976; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: Articolo unico Il secondo comma dell'art. 92 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, di approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione di un Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione, è sostituito dal seguente: "Le borse di studio sono pagabili in unica soluzione a far tempo dal mese di dicembre di ciascun anno previa presentazione di un certificato del capo dell'istituto da rilasciarsi in carta semplice, da cui risulti l'avvenuta iscrizione e di una dichiarazione del richiedente, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non fruire di altri benefici analoghi erogati dallo Stato o da altre istituzioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1977 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 5 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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