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LEGGE 8 aprile 1952, n. 212 - Normattiva

LEGGE 8 aprile 1952, n. 212 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 8 aprile 1952, n. 212 ultimo aggiornamento all'atto: 31/05/2010 --> Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010) (GU n.88 del 12-04-1952 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3 4 5orig. 6agg.1 orig. 7orig. 8agg.1 orig. 9orig. 10 11 12 13orig. 14orig. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28orig. 29orig. 30 31 32 33 34 Allegati Allegato I Allegato Iagg.2 agg.1 orig. Allegato II Allegato II Allegato III Allegato III Allegato IV Allegato IV Allegato V Allegato V Allegato VI Allegato VI Allegato VII Allegato VII Allegato VIII Allegato VIIIagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 31-3-1954 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono stabilite dalle tabelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge. In ogni caso è dovuto al personale statale un aumento minimo netto degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi di almeno lire duemila mensili.(

(2)) La relativa differenza tra il predetto minimo e gli aumenti derivanti dal presente articolo dovrà essere corrisposta a titolo di assegno personale pensionabile.(
(2)) -------------- AGGIORNAMENTO
(2)La L. 2 marzo 1954, n. 19 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l'art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (9)

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