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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 212 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 212 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1963, n. 212 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi da Camerino. (GU n.73 del 16-03-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 31-3-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.

  1. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 18) Diritto dell'economia; 19) Diritto internazionale, privato e processuale; 20) Organizzazione internazionale. L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" è soppresso. L'art. 30, contenente norme relative alle propedeuticità delle materie del corso di laurea in scienze naturali è integrato nel senso che l'insegnamento di "Zoologia" deve intendersi "Zoologia I". Art.
  2. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Biochimica applicata". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 166, foglio n.
  3. - VILLA Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art.
  4. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 18) Diritto dell'economia; 19) Diritto internazionale, privato e processuale; 20) Organizzazione internazionale. L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" è soppresso. L'art. 30, contenente norme relative alle propedeuticità delle materie del corso di laurea in scienze naturali è integrato nel senso che l'insegnamento di "Zoologia" deve intendersi "Zoologia I". Art.
  5. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Biochimica applicata". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1963 Atti del Governo, registro n. 166, foglio n.
  6. - VILLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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