clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1991, n. 212 Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. note: Entrata in vigore del decreto: 19/07/1991 (GU n.167 del 18-07-1991) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 19-7-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo della anagrafe tributaria; Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Le amministrazioni pubbliche possono richiedere al Ministero delle finanze di essere autorizzate ad accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti necessari per contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. La disposizione si applica anche alle pubbliche amministrazioni, agli istituti e agli enti che per legge erogano ai cittadini benefici assistenziali, al fine di verificare i limiti di reddito cui la erogazione stessa è condizionata. L'accesso è autorizzato, per il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta e con riferimento ai dati disponibili nel sistema al momento dell'accesso stesso, dal dirigente generale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge n. 407/1990 reca: "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria). - 1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.