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LEGGE 13 maggio 1983, n. 213 - Normattiva

LEGGE 13 maggio 1983, n. 213 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 13 maggio 1983, n. 213 Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea. (GU n.140 del 24-05-1983) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-6-1983 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 All'articolo 687 del codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi: "Al recepimento dei principi generali contenuti negli annessi alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata ·e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e nell'ambito delle sottoelencate materie:

  1. a)uniformità di normativa con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della disciplina vigente nei vari Stati;
  2. b)considerazione dell'attuale assetto delle componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
  3. c)possibilità di prevedere periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
  4. d)rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico interno e dei limiti derivanti dall'ordine pubblico internazionale. Le materie di cui al comma precedente concernono: 1) telecomunicazioni aeronautiche, servizi radioelettrici e di radionavigazione, servizi del traffico aereo, segnaletica a terra; 2) regole dell'aria e procedure di controllo del traffico aereo civile; 3) licenze del personale aeronautico civile; 4) navigabilità degli aeromobili civili; 5) registrazione ed identificazione degli aeromobili civili; 6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche; 7) libri e documenti di bordo; 8) mappa e carte aeronautiche; 9) caratteristiche degli aeroporti e delle piste di atterraggio e decollo; 10) aeromobili in pericolo e inchieste sugli incidenti; 11) unità di misura; 12) sicurezza del volo e degli aerodromi; 13) esercizio degli aeromobili civili. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad emanare, con propri decreti, le conseguenti disposizioni tecniche concernenti le materie sopraelencate. Al recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di aviazione civile si provvede mediante le procedure previste dai commi precedenti". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (6)

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Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.