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LEGGE 25 luglio 2000, n. 213 - Normattiva

LEGGE 25 luglio 2000, n. 213 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 luglio 2000, n. 213 ultimo aggiornamento all'atto: 03/10/2024 --> Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2024) (GU n.178 del 01-08-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 1 ter 2orig. 3orig. 4orig. 5 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-10-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (( (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). )) (( 1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 2 . Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. 3 . In relazione alle professionalità di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati. 4 . La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a)cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
  2. b)maggiore età;
  3. c)assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere
  4. c)e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111;
  5. d)assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
  6. e)superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale. 5 . La patente non può essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 6 . La patente è sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. )) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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