cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 luglio 2000, n. 213 ultimo aggiornamento all'atto: 03/10/2024 --> Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/2024) (GU n.178 del 01-08-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 1 bis 1 ter 2orig. 3orig. 4orig. 5 6orig. 7orig. 8orig. 9orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-10-2024 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (( (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). )) (( 1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale è subordinato al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. 2 . Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali. 3 . In relazione alle professionalità di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresì abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati. 4 . La patente di spedizioniere doganale è rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.