← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 216 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 216 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di vis

ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955, n. 216 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Caterina V., in comune di Rosolini (Siracusa). (GU n.84 del 12-04-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-4-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.

  1. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto (Siracusa) in data 7 marzo 1953, integrato con dichiarazione 29 settembre 1954, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Caterina V., in comune di Rosolini (Siracusa). Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n.
  2. - CARLOMAGNO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.