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DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. 216 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. 216 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 26 maggio 1978, n. 216 ultimo aggiornamento all'atto: 02/08/2001 --> Misure fiscali urgenti. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 (in G.U. 26/07/1978, n.207). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2001) (GU n.145 del 27-05-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 2 bis 3 4 5orig. 6 7 8orig. 9orig. 10orig. 11orig. 12 13 13 bis 13 ter 14 14 bisagg.1 orig. 15orig. 16orig. 17orig. 18agg.1 orig. 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 28-5-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Art. 1 Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in L. 100, 400, 500 e 1500, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 150, 700, 1000 e

  1. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in L.
  2. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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