← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 216 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 216 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 216 Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. (GU n.134 del 18-05-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 2-6-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 89, 100 e 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta: Articolo unico I primi quattro commi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituiti dai seguenti: "La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici viene resa e sottoscritta nel censimento generale della popolazione da ogni cittadino maggiorenne residente in provincia di Bolzano o dal legale rappresentante. Copia della dichiarazione rimane al dichiarante mentre l'originale viene conservato nel comune di residenza che, salva a tutti gli effetti la segretezza dei dati del censimento, a richiesta dell'interessato, certifica l'appartenenza ad un gruppo linguistico in base al documento conservato presso il comune stesso. La dichiarazione di cui al primo comma può essere resa successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria nel comune di residenza con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

  1. a)dal cittadino o dal legale rappresentante che alla data del censimento sia residente in uno dei comuni della provincia di Bolzano, ma che nel periodo delle operazioni di rilevazione censuaria non abbia reso la dichiarazione perché temporaneamente assente dalla provincia stessa. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza entro sei mesi dal rientro in provincia;
  2. b)dal cittadino o dal legale rappresentante che, non essendo stato residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, trasferisce la propria residenza in un comune di detta provincia nel periodo intercensuario. In questo caso la dichiarazione deve essere resa nel comune suddetto entro sei mesi dal trasferimento;
  3. c)dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunge la maggiore età o riacquista la capacità ed intende modificare la dichiarazione resa dal legale rappresentante nel censimento o ai sensi della precedente lettera b). In questi casi la dichiarazione deve essere resa nel comune di residenza nel termine di sei mesi dal raggiungimento della maggiore età. Copia delle dichiarazioni di cui al comma precedente, qualora siano rese entro quattro mesi dalla data del censimento, sono trasmesse dal comune, tramite l'ufficio statistica e studi della provincia di Bolzano, all'Istituto centrale di statistica ai fini della determinazione ufficiale del dato globale della consistenza dei gruppi linguistici. La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici ha validità fino a quando non sarà sostituita dalla dichiarazione resa nel successivo censimento". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1981 PERTINI FORLANI - ROGNONI - SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 26 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (1)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.