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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 217 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 217 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 217 Norme risultanti dall'accordo tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria del personale statale delle ricerche, relativo al triennio 1982-

  1. (GU n.128 del 01-06-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-6-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 19 marzo 1983, n. 93; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 905, concernente i miglioramenti economici al personale della ricerca e sperimentazione dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571, concernente i miglioramenti economici al personale non docente delle Università; Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1985, con la quale è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'accordo raggiunto il 20 dicembre 1984, relativamente al triennio 1982-1984, tra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria in rappresentanza del personale statale delle ricerche; Ritenuto di dover recepire la disciplina risultante dall'accordo predetto e di dover procedere alla emanazione della stessa; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 1985, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Area di applicazione e durata
  2. Il presente decreto si applica ai ricercatori, primi ricercatori e sperimentatori di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n.
  3. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1° gennaio 1983 con protrazione fino al 30 giugno 1985, ferma restando la decorrenza giuridica dal 1° gennaio
  4. NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 1, comma terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente: "Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dello Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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