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DECRETO 5 agosto 2002, n. 218 - Normattiva

DECRETO 5 agosto 2002, n. 218 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui R

icerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 5 agosto 2002, n. 218 ultimo aggiornamento all'atto: 11/01/2006 --> Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. note: Entrata in vigore del decreto: 17-10-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2006) (GU n.231 del 02-10-2002) visualizza atto intero nascondi Articoli Sezione I Generalità 1orig. 2 3orig. Sezione II Disposizioni applicabili a tutte le navi 4 5 6 7 8 9 10 11orig. 12 13 14orig. 15 16 17 18 19 20 21 22 Sezione III Disposizioni applicabili solo alle navidi lunghezza inferiore a 24 metri 23 24 25 26 27 Sezione IV Disposizioni applicabili solo alle navi nuove di lunghezza inferiorea 24 metri e a quelle esistenti di lunghezza inferiore a 45 metri 28agg.1 orig. 29orig. 30agg.1 orig. Allegati all. 1 art. 1orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-9-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità da pesca; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare"; Visto l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che definisce i limiti della pesca costiera ravvicinata e della pesca costiera locale; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2001 che ha reso obbligatoria l'installazione dell'apparato di localizzazione satellitare denominato "blue box", previsto dal Regolamento CE 2847/93; Visto l'articolo 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede l'emanazione di un regolamento di sicurezza per la pesca costiera, locale e ravvicinata; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)"; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato il 19 aprile 2000 e recante "Regime definitivo di operatività delle navi da pesca costiera locale"; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 4 novembre 1993 "Sistemazione a bordo di navi di un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite e di un ricevitore Navtex"; Rilevata la necessità di definire, con apposito regolamento, i parametri di sicurezza delle navi abilitate alla pesca costiera; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 2260 del 9 luglio 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, ((nonché alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,)) così come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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