← Italia

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 219 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 219 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di probl

emi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 aprile 1947, n. 219 Modificazione dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (GU n.92 del 21-04-1947) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 6-5-1947 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive aggiunte e modificazioni; Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico Il quarto comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: "Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purché non abbiano oltrepassato trentadue anni di età, e indipendentemente dal limite predetto:

  1. a)i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'Amministrazione della sanità pubblica;
  2. b)gli aiuti e gli assistenti di ruolo degli istituti universitari di igiene delle facoltà di medicina e chirurgia;
  3. c)i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi" Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 1° aprile 1947 DE NICOLA DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: GULLO Registrato alla Corte dei Conti, addì 16 aprile 1947 Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 59. - FRASCA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.