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DECRETO 25 maggio 1987, n. 219 - Normattiva

DECRETO 25 maggio 1987, n. 219 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DECRETO 25 maggio 1987, n. 219 Modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativi alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata. (GU n.130 del 06-06-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Allegato C Allegato C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-6-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219) Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto il proprio decreto 12 febbraio 1987, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987, disciplinante l'attuazione dell'art. 8, punti 1 e 2, del citato decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8; Considerato che l'anzidetta legge 27 marzo 1987, n. 120, ha apportato modificazioni alle succitate disposizioni previste dai punti 1 e 2 del decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8; Ravvisata, pertanto, la necessità di prevedere le modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8, alla luce delle modificazioni contenute nella predetta legge di conversione; Decreta: Art. 1 1. Le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nei nuclei industriali di cui all'allegato elenco (allegato A), per le quali sia presentata la relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno 1987, possono essere ammesse a contributi pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonché di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti fissi ammessi a contributo. 2. Sono prioritariamente ammissibili a contributo le iniziative industriali di cui ai punti I e II che seguono: I) Le iniziative per interventi nei settori o comparti di seguito elencati: a) costruzione di sistemi per il controllo di processi industriali (345.3); b) costruzione di componenti elettronici (345.4) compresa elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettronici; c) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazioni e affini (non da classificazione ISTAT); d) costruzione e riparazione di aeronavi

(364), comprese altre produzioni aerospaziali;
  1. e)riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche ed elastomeri (non da classificazione ISTAT);
  2. f)impianti per la produzione di software per il mercato;
  3. g)robotica avanzata (non da classificazione ISTAT);
  4. h)produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT);
  5. i)prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche; plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini (non da classificazione ISTAT);
  6. l)intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria (non da classificazione ISTAT);
  7. m)attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione ISTAT);
  8. n)impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino (non da classificazione ISTAT); II) le iniziative promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree. 3. La spesa ammissibile a contributo non può superare in ogni caso l'importo massimo di 50 miliardi di lire. 4. Le iniziative di cui sopra, se proposte dalla stessa impresa o da imprese dello stesso gruppo o comunque collegate con rilevanti partecipazioni, non possono essere oggetto di separati provvedimenti di contributo, quando gli stabilimenti abbiano collegamenti impiantistici, siano ubicati nella medesima area industriale e quando le loro produzioni, affini, non siano autonomamente collocabili sul mercato. 5. I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni od incentivi finanziari riferiti agli stessi investimenti. 6. Non possono essere ammesse a contributo le iniziative industriali per i settori o comparti di cui ai punti 4 e 5 della delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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