Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DECRETO 25 maggio 1987, n. 219 Modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativi alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata. (GU n.130 del 06-06-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Allegato C Allegato C Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 21-6-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219) Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Visto il proprio decreto 12 febbraio 1987, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1987, disciplinante l'attuazione dell'art. 8, punti 1 e 2, del citato decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8; Considerato che l'anzidetta legge 27 marzo 1987, n. 120, ha apportato modificazioni alle succitate disposizioni previste dai punti 1 e 2 del decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8; Ravvisata, pertanto, la necessità di prevedere le modalità di attuazione degli interventi previsti dall'art. 8, punti 1 e 2, del decreto-legge del 26 gennaio 1987, n. 8, alla luce delle modificazioni contenute nella predetta legge di conversione; Decreta: Art. 1 1. Le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali nei nuclei industriali di cui all'allegato elenco (allegato A), per le quali sia presentata la relativa domanda entro e non oltre il 30 giugno 1987, possono essere ammesse a contributi pari al 75% della spesa funzionalmente necessaria per la realizzazione dello stabilimento, nonché di quella per la formazione di scorte di materie prime e semilavorati, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa, in misura comunque non superiore al 40% degli investimenti fissi ammessi a contributo. 2. Sono prioritariamente ammissibili a contributo le iniziative industriali di cui ai punti I e II che seguono: I) Le iniziative per interventi nei settori o comparti di seguito elencati: a) costruzione di sistemi per il controllo di processi industriali (345.3); b) costruzione di componenti elettronici (345.4) compresa elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettronici; c) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazioni e affini (non da classificazione ISTAT); d) costruzione e riparazione di aeronavi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.